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Per Aspera Ad Veritatem n.27
Paesi Bassi - Sentenza del Tribunale penale di Rotterdam in data 5 giugno 2003 relativa ad un procedimento per reati di terrorismo internazionale


La sentenza n. 10/000063-02, che di seguito pubblichiamo in stralcio, è stata pronunciata dal Tribunale di penale Rotterdam nel giugno scorso. Riguarda il caso di dieci persone, legate all’ambiente del radicalismo islamico, accusate di terrorismo poi prosciolte, in quanto il Tribunale ha ritenuto che la maggior parte delle prove presentate dal Pubblico Ministero, provenienti da fonti dell’intelligence, non potevano essere ammesse in Tribunale. Alcune prove consistevano in informazioni derivanti da intercettazioni telefoniche e da agenti infiltrati nella comunità islamica. Secondo quanto dichiarato dal portavoce dell’Intelligence Service olandese (AIVD), il gruppo di dieci individui era posto sotto osservazione perché ritenuto pericoloso. Uno degli accusati, in particolare, risultava aver registrato un messaggio di addio, avendo pianificato di morire nella guerra santa.
Riteniamo interessante la lettura di questo documento poiché introduce elementi di riflessione sul dopo undici settembre, con particolare riferimento alla difficoltà, condivisa in molti Paesi, di acquisire prove legali per condannare presunti terroristi la cui attività trova evidenza in riscontri informativi e di intelligence. Diverse sono le disposizioni dei vari ordinamenti europei circa il rapporto tra l’informazione d’intelligence, il suo approfondimento da parte degli organi investigativi di polizia e l’Autorità Giudiziaria. Norme la cui efficacia andrà valutata anche alla luce delle problematiche sollevate da questo caso
(a cura della Redazione).



Sentenza emessa in data 5 giugno 2003 dalla Sezione Penale del Tribunale di Rotterdam, costituita da tre giudici, nell’ambito del procedimento penale contro:
(imputato)
nato il (………) a (………), residente in (………), attualmente detenuto in attesa di giudizio presso il penitenziario di Zuid-West, P.I. “Dordtse Poorten” a Dortrecht.

Questa sentenza è stata emessa a seguito dell’udienza del 17 aprile 2003 e delle udienze svoltesi dal 12 al 22 maggio.

Al’imputato sono stati addebitati i reati indicati nella originaria richiesta di rinvio a giudizio dell’Ufficio del Pubblico Ministero n. 10/00006302, come emendata durante le udienze svoltesi dal 12 al 22 maggio, a seguito dell’attività di indagine del Pubblico Ministero. I citati atti sono allegati in copia a questa sentenza (1) .

La richiesta del PubblicO MINISTERO

Il Pubblico Ministero Valente, in sintesi, ha chiesto il proscioglimento da alcuni capi d’accusa, mentre per altri ha richiesto l’accertamento giudiziario dei fatti e per altri ancora la condanna dell’imputato a tre anni di detenzione, detratto il periodo di carcerazione preventiva.

L’AMMISSIBILITÀ DELL’ESERCIZIO
DELL’AZIONE PENALE/ESCLUSIONE DELLA PROVA
DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO

1. Diritto ad un giusto processo.
1.1.1 Il collegio difensivo ha impostato la difesa dell’imputato sull’assunto che l’azione penale debba essere dichiarata inammissibile in ragione del fatto che il diritto dell’imputato ad un giusto processo é stato violato dolosamente o per grave negligenza, in tal modo contravvenendo alle previsioni di cui dall’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (ECHR).

Al riguardo, il collegio difensivo ha argomentato come segue.

1.1.1 Selezione del materiale sequestrato.
La selezione dei libri, documenti, materiale audio e video sequestrati nell’ambito delle due indagini in corso non è stata effettuata con cura e, di conseguenza, gli interessi della difesa sono stati lesi. Infatti, come dichiarato dai responsabili del gruppo di investigatori e dagli autori del rapporto ufficiale, le informazioni del National Security Service (BVD)/General Intelligence and Security Service (AIVD) (2) , rappresentavano il punto di partenza dell’indagine e la loro fondatezza doveva essere comprovata. Gli inquirenti hanno avuto notizia dei gruppi terroristici dai media e da alcuni libri su Al Qaeda. In seguito, un gruppo di interpreti con la supervisione di un coordinatore ha selezionato il materiale sequestrato sulla base di parole chiave quali “Jihad”, “terrore”, “salafismo” e simili. Secondo l’Ufficio del Pubblico Ministero, la parte restante del materiale non é di interesse e perciò è stato tradotto solo il materiale selezionato. Pertanto, il caso è stato gestito impropriamente, perché l’interpretazione del materiale sequestrato si è basata su tale negligente selezione. In seguito è stata effettuata un’ulteriore selezione del materiale già individuato, poi consegnato agli esperti.

1.1.2 Conoscenza del materiale processuale.
I numerosi documenti sono stati sottoposti dall’Ufficio del Pubblico Ministero alla difesa meno di cinque settimane prima dell’udienza di merito del caso, anche se gran parte delle risultanze investigative erano note da tempo. Se il fascicolo fosse stato reso disponibile prima, la difesa avrebbe potuto dimostrare al Tribunale, in una fase precedente, che non vi erano fondati elementi per procedere. Inoltre, a causa della ritardata consegna dei documenti, non si è potuta preparare nel giusto modo l’udienza svoltasi alla fine del mese di aprile 2003 e la difesa non ha avuto la disponibilità degli stessi documenti in possesso degli esperti. Con tale comportamento l’Ufficio del Pubblico Ministero ha violato gli artt. 30-34 e 51 del Codice di Procedura Penale olandese (Sv)

1.1.3 Modalità di trasmissione dei documenti.
Le informazioni comunicate agli esperti in occasione della trasmissione dei documenti costituiscono un’interpretazione della National Police Agency. Ad esempio, la selezione del materiale sequestrato è stata presentata agli esperti come proveniente da un gruppo di persone che avevano frequenti contatti tra loro. Ciò ha indotto gli esperti a supporre che il materiale appartenesse allo stesso gruppo terroristico e che ogni membro di tale gruppo avesse accesso al materiale. Agli esperti non è stato detto dove era stato reperito il materiale. Ciò costituisce un modo di influenzare l’acquisizione delle prove del tutto inammissibile.

1.1.4 Attendibilità delle traduzioni.
La professionalità degli interpreti non è stata comprovata in quanto non è stato consentito alla difesa di conoscere i nominativi degli interpreti e dei traduttori. Dal quadro fornito dei numeri utilizzati dagli interpreti e dai traduttori è emerso che non tutti sono traduttori giurati. Alcune verifiche campione hanno dimostrato che sono stati tradotti male molti passaggi fondamentali.

1.1.5 Rapporto sintetico ufficiale.
Brani di importanza cruciale del rapporto sintetico ufficiale sono così ipotetici ed infondati da rappresentare un sistematico sviamento nei confronti della Corte. Le conclusioni raggiunte nel rapporto non sono supportate da adeguata documentazione. Anche i funzionari che hanno redatto il rapporto, responsabili dei contenuti e dell’assemblaggio del fascicolo, in sede di escussione in udienza non sono stati in grado di spiegare o comprovare le conclusioni cui erano giunti.

1.2 A questo proposito la Corte considera quanto segue.

1.2.1 Questo procedimento penale ha come punto di partenza due indagini, identificati con i n. 2002.060 e n. 2002.064. Queste indagini vennero attivate a seguito di due comunicazioni ufficiali del BVD e dell’AIVD, del 22 aprile e del 27 agosto 2002, trasmesse all’Ufficio del Pubblico Ministero tramite il Pubblico Ministero Nazionale per la Lotta al Terrorismo. In una fase successiva queste due indagini sono state riunite. Poco tempo dopo tali comunicazioni, sono stati arrestati molti sospettati e sono state effettuate perquisizioni nei luoghi dove queste persone vivevano o dimoravano. È stato sequestrato un notevole quantitativo di libri, documenti, nastri audio e video. Tutto quanto il materiale sequestrato è stato catalogato. In parte a causa dell’unificazione delle due indagini, la catalogazione del luogo del ritrovamento di un oggetto sequestrato può originare confusione. Ad esempio, si è verificato che due file di computer, trovati in luoghi differenti, siano stati poi trasferiti su un unico CD-ROM dalla Polizia. Poiché questi due file sono stati trovati in due luoghi differenti e gli indirizzi non sono stati meglio specificati, è difficile stabilire dove siano stati trovati i singoli oggetti. In considerazione della quantità del materiale sequestrato e del fatto che tale materiale è scritto e parlato in arabo, era inevitabile che solo parte di esso venisse tradotto. Forse non era necessario che la Corte dichiarasse che durante l’udienza preliminare del 17 aprile 2003 era stato deciso di offrire alla difesa l’opportunità di esaminare ed ascoltare, alla presenza dell’interprete e del cliente, tutto il materiale audio e video. Nonostante la selezione del materiale, effettuata sulla base di parole chiave e titoli possa essere un metodo utile, sono molteplici i significati che possono essere attribuiti a termini quali “jihad” e “salafismo”, come dimostrato nel corso delle indagini. Inoltre, la selezione effettuata può causare una visione errata del contesto in cui i contenuti dei documenti sequestrati devono essere collocati. Perciò, la Corte ritiene che il metodo di selezione e la catalogazione relativa al ritrovamento siano opinabili e da considerarsi negligenti.
1.2.2 In preparazione dell’udienza a porte chiuse relativa alla custodia e delle udienze preliminari, l’Ufficio del Pubblico Ministero in varie occasioni ha trasmesso gli atti del fascicolo alla difesa e al Tribunale. La necessità del prolungamento dei termini della carcerazione preventiva è stata valutata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello de L’Aia. Tutta la documentazione relativa al caso è stata fornita al Tribunale e alla difesa all’inizio del mese di aprile 2003. All’inizio del mese di maggio 2003, ulteriori documenti sono stati inseriti nel fascicolo. Non si è chiarito se il collegio di difesa non sia stato in grado di preparare adeguatamente l’escussione degli esperti o la difesa dei propri clienti. Inoltre, vari consulenti sono stati sentiti nel corso dell’udienza, nel cui contesto è stata data alla difesa l’opportunità di interrogarli. Secondo il Tribunale il fascicolo in questione potrebbe realmente essere stato consegnato in ritardo alla difesa, tuttavia, ciò non avrebbe leso gli interessi della parte in maniera tale da violare le norme di cui all’art. 6 della ECHR. Per cui questa parte delle argomentazioni difensive è respinta dal Tribunale.

1.2.3 Secondo il Tribunale gli artt. 30 - 34 e 51 del Codice di Procedura Penale non sono stati violati, atteso che non è stato dimostrato che
l’Ufficio del P. M. abbia sistematicamente negato i documenti processuali o non abbia consentito l’ispezione di tutto il fascicolo. Anche questa eccezione della difesa è respinta.

1.2.4 I documenti sono stati forniti agli esperti affinché questi li valutassero. Non è stato dimostrato che era stato specificato agli esperti quali documenti erano stati trovati insieme. Di conseguenza, un esperto ha stabilito un legame almeno una volta, collegamento che presumibilmente non sarebbe stato stabilito se l’esperto non avesse saputo che i due elementi erano stati trovati presso la stessa persona. Il Tribunale non può escludere che anche in altri casi siano stati stabiliti legami su basi false. Inoltre, in una lettera di trasmissione, ad uno degli esperti viene erroneamente indotta l’impressione che i documenti provengano da un gruppo di persone legate tra loro. Le modalità di presentazione dei documenti agli esperti sono ritenute dal Tribunale negligenti.
1.2.5 Il fatto che l’Ufficio del Pubblico Ministero non intenda rendere noti i nomi degli interpreti e dei traduttori è dovuto ai timori di questi ultimi. Svolgendo l’attività di traduttore per la polizia, alcuni di questi si trovano in una posizione difficile nei confronti della comunità mussulmana. Dai prospetti resi disponibili, si evincono le qualifiche degli interpreti e dei traduttori, da cui emerge che l’abilitazione alla traduzione giurata di uno di essi è sospesa. Poiché ciò non ha sufficientemente dimostrato che a causa della qualità delle traduzioni gli interessi degli imputati sono stati lesi, queste argomentazioni della difesa sono respinte dal Tribunale.

1.2.6 Nel rapporto sintetico ufficiale sono contenute conclusioni di vasta portata sulla struttura organizzativa in cui i sospettati operavano e sul ruolo svolto da ogni imputato in tale ambito. Sebbene la formulazione del rapporto ufficiale induca a sospettare reati diversi, dato il frequente riferimento ad un atto da parte di un funzionario o ad un documento del Appendices File General – il Tribunale è dell’opinione che i documenti assunti a fondamento delle conclusioni raggiunte non sempre giustifichino queste ultime. I capi dei gruppi investigativi escussi quali testimoni in udienza ed i responsabili della stesura del rapporto ufficiale non erano in grado di spiegare o motivare le conclusioni alle quali erano giunti, neanche in termini generali. Il modo in cui si è giunti alle suddette conclusioni e il modo in cui il Pubblico Ministero nella sua requisitoria conclusiva ha preso le distanze da alcune conclusioni, è ritenuto dal Tribunale non solo negligente, ma anche inquietante.

1.2.7 Gli avvocati hanno dichiarato che il modo in cui ha agito l’Ufficio del Pubblico Ministero dovrebbe determinare l’arresto dell’azione penale. Il Tribunale si è chiesto se le negligenze che aveva accertato (ciascuna considerata sia singolarmente, sia in connessione con le altre) possano causare gli effetti dichiarati dagli avvocati. Considerando i suddetti fatti e circostanze il Tribunale è giunto alla conclusione che la risposta sia negativa poiché tali negligenze non sono di natura tale da implicare la deliberata intenzione di negare all’imputato il suo diritto ad un giusto processo o che la grave carenza di attenzione per gli interessi degli imputati abbia tali conseguenze. Né il Tribunale trova giusta la sanzione meno severa dell’esclusione della prova. Tuttavia, il Tribunale ritiene che, se dichiarasse provate le accuse e pronunciasse la sentenza, sarebbe appropriata una compensazione nella forma di una condanna ridotta.

2. I messaggi ufficiali del National Security Service (BVD)/General Intelligence and Security Service (AIVD).

2.1 La difesa è stata impostata sulla base dei messaggi ufficiali e relativi allegati forniti dal BVD e, fin dall’entrata in vigore del Intelligence and Security Services Act 2002 (WIV 2002), dall’AIVD, all’Ufficio del Pubblico Ministero, concernenti gli imputati e la maggior parte delle persone sospettate di collaborare con questi ultimi. In sintesi, la difesa sostiene quanto segue:
– le informazioni del BVD/AIVD sono state raccolte illegalmente; in ogni caso ai sensi della vecchia legge WIV (WIVold), che non conteneva alcuna norma relativa all’applicazione dei metodi di intelligence così come apparentemente o probabilmente utilizzati dal BVD. Sulla base delle informazioni contenute nel messaggio ufficiale del BVD datato 22 aprile 2002, l’imputato fu considerato e conseguentemente arrestato come sospetto ai sensi dell’art. 27 del Codice di Procedura Penale olandese sulla base di motivazioni insufficienti; anche le perquisizioni basate sulle informazioni contenute nel messaggio ufficiale erano illegali;
– il BVD/AIVD non fornisce alcuna informazione sui metodi utilizzati per la raccolta informativa, né sul momento in cui uno o più di tali metodi sono stati utilizzati talché, per quanto riguarda le informazioni contenute nel messaggio ufficiale dell’AIVD del 27 agosto 2002, non è possibile stabilire se gli atti in questione sono stati compiuti ai sensi del WIV prima che il WIV 2002 entrasse in vigore, o nel periodo successivo alla sua entrata in vigore;
– l’azione del BVD/AIVD non è sottoposta ad alcun controllo giudiziario;
– nonostante il WIV (il precedente come il nuovo) si basi su una rigida divisione dei compiti svolti dal BVD/AIVD (raccolta informativa in materia di sicurezza nazionale) e dagli organismi aventi competenze investigative e giudiziarie, nelle indagini in questione le rispettive funzioni sono state espletate in modo non conforme a quanto previsto dal legislatore;
– la trasmissione delle informazioni dal BVD/AIVD all’Ufficio del Pubblico Ministero è stata effettuata in modo illegittimo;
– utilizzando le informazioni del BVD/AIVD, l’Ufficio del Pubblico Ministero ha operato in modo illegale;
– escluse dalle prove rimarrebbero anche le conversazioni telefoniche intercettate, registrate e tradotte, fornite dal BVD/AIVD all’Ufficio del Pubblico Ministero, poiché non sussistevano sufficienti presupposti legali per intercettare e registrare queste conversazioni ed inoltre poiché non è possibile dedurre dalle registrazioni di tali conversazioni se l’intercettazione era stata effettuata in esecuzione di mandato speciale ai sensi dell’art. 139c, secondo par. , 3e (vecchio) del Codice Penale olandese (Sr).

Tali violazioni affermate dalla difesa, che violano gli artt. 5, o 6, o 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (ECHR), secondo la difesa, impediscono il proseguimento dell’azione penale da parte del Pubblico Minstero, ovvero determinano almeno l’esclusione delle prove basate sulle informazioni provenienti dal BVD/AIVD.2.2 Per quanto riguarda queste eccezioni della difesa, il Tribunale considera quanto segue.

2.2.1 Escludendo le norme previste da altre fonti ad esempio il Codice Penale olandese [art. 139c (vecchio)], per quanto riguarda l’intercettazione e la registrazione di conversazioni telefoniche, ai sensi della vecchia legge WIV, il BVD non era autorizzato a utilizzare metodi per la raccolta informativa che sono stati successivamente previsti dal WIV 2002. In realtà, secondo la Corte d’Appello dell’Aia, l’autorizzazione ad utilizzare questi metodi ai sensi del vecchio WIV dovrebbe essere dedotta dall’assetto generale dei compiti del BVD (Corte di Appello dell’Aia, ordinanza interlocutoria del 25 aprile 2003), ma, in questo caso il Tribunale tiene conto anche della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Giustizia Amministrativa, del 9 giugno 1994, AB 1995/238. In questa sentenza, la Sezione Giustizia Amministrativa ha stabilito, in linea con la giurisprudenza in materia della ECHR, che l’art. 8, par. 2 della ECHR consente l’intrusione nella vita privata di una persona, a condizione che tale interferenza sia prevista dalla legge (ed a patto che sia necessaria in una società democratica). Un sistema giuridico che consente indagini segrete sul conto dei cittadini, deve, secondo la Sezione Giustizia Amministrativa, contenere garanzie effettive, previste dalla legge, per il controllo delle attività svolte dai Servizi di sicurezza nella conduzione di tali indagini. La Sezione Giustizia Amministrativa rileva che la vecchia legge WIV non fissava i presupposti che autorizzavano la raccolta di informazioni sui singoli cittadini, ed i mezzi di cui il BVD poteva avvalersi a tale scopo. Per questo, secondo la Sezione Giustizia Amministrativa, non è stato rispettato quanto previsto al secondo paragrafo dell’art. 8 della ECHR, cioè che l’interferenza nel diritto alla privacy può essere consentita unicamente se prevista da legge.

2.2.2 Nella sua ordinanza interlocutoria già citata del 25 aprile 2003, la Corte d’Appello dell’Aia ritiene che in linea di principio la magistratura può contare sull’acquisizione legale di informazioni fornite dal BVD/AIVD; tale principio non è rispettato qualora ciò riguardi informazioni ottenute violando (gravemente) diritti fondamentali.
Sulla base delle considerazioni contenute nel punto 2.2.1 il Tribunale ritiene che nei limiti in cui, in questo caso, le informazioni relative all’imputato siano state raccolte ai sensi del vecchio WIV, l’attività è stata svolta utilizzando metodi illegali (ad eccezione dell’intercettazione e registrazione delle conversazioni telefoniche, vedi 2.2.3) e probabilmente è stato violato il diritto alla tutela della privacy, previsto dall’art. 8 della ECHR.

2.2.3 Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche effettuate dal BVD, l’art. 139c, secondo paragrafo, 3e (vecchio) del Codice Penale olandese, configura un’ipotesi di esclusione della responsabilità penale, consentendo l’intercettazione e la registrazione delle conversazioni telefoniche nell’interesse della sicurezza nazionale. Tale norma offriva ed offre, secondo il Tribunale, una base giuridica idonea a giustificare il metodo della raccolta informativa, anche se sarebbe stata preferibile una norma esplicita contenuta nel vecchio WIV, sulla cui base le esigenze di differenziazione e prevedibilità di questi metodi di raccolta informativa sarebbero state adeguatamente soddisfatte.
Il fatto che Ministri dell’Interno e della Giustizia, in una lettera del 9 maggio 2003 all’Ufficio del Pubblico Ministero, abbiano rifiutato di consegnare al Tribunale l’ordinanza speciale di cui all’art. 139c, secondo paragrafo, 3e (vecchio) del Codice Penale Olandese, non modifica la convinzione che il BVD, ai sensi del vecchio WIV, fosse in via di principio autorizzato a compiere intercettazioni telefoniche.

2.2.4 Il WIV, nel testo vigente dal 29 maggio 2002, contiene negli artt. 18 - 33 norme relative ai compiti speciali attribuiti all’AIVD nell’assolvimento delle sue funzioni connesse alla sicurezza nazionale. Questa legge, sotto tale profilo, prevale sul testo dell’art. 8, secondo paragrafo, della ECHR.

2.2.5 Appurato che il rapporto ufficiale del BVD del 22 aprile 2002, che ha determinato l’uso di misure coercitive penali, è stato redatto quando era in vigore il vecchio WIV, deve essere anche stabilito che non può escludersi che la raccolta delle informazioni contenute nel rapporto ufficiale sia stata condotta illegalmente. Tuttavia, fatti e circostanze possono essere dedotti dalle informazioni fornite all’Ufficio del Pubblico Ministero dal BVD, da cui emerge un ragionevole sospetto di colpevolezza ai sensi dell’art. 27 del Codice di Procedura Penale olandese, ovvero un ragionevole sospetto che i reati di criminalità organizzata siano pianificati o commessi come previsto dall’art. 132 del Codice di Procedura Penale olandese. Il fatto che la legittimità dell’acquisizione di tali informazioni da parte del BVD non possa essere verificata non inficia quanto prima detto.
2.2.6 Per il momento il Tribunale non si pronuncia sulla legittimità dell’acquisizione delle informazioni contenute nel messaggio ufficiale del BVD/AIVD, in particolare nell’ambito di un’udienza del processo penale. In tale contesto il Tribunale considera che, come si può dedurre dal testo delle rispettive leggi e dai lavori preparatori sia del vecchio WIV che del WIV 2002, il legislatore intende in ogni caso distinguere tra le attività svolte dal BVD/AIVD finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale e le attività svolte dalla polizia e dalla magistratura per accertare e perseguire penalmente i reati. A tutto questo il Tribunale aggiunge che la legittimità dell’operato del BVD/AIVD non deve essere sottoposta automaticamente al controllo della magistratura. Secondo il Tribunale la legittimità dell’operato del BVD/AIVD dovrebbe essere verificata alla luce dell’assetto normativo che ne regola l’attività. Una valutazione in merito alla legittimità da parte dell’Autorità Giudiziaria può aver luogo solo nel caso in cui le informazioni siano state ottenute con grave violazione dei diritti fondamentali. A questo proposito il Tribunale concorda con le conclusioni della Corte d’Appello dell’Aia contenute nella su richiamata ordinanza interlocutoria del 25 aprile 2003. Fino ad ora il Tribunale non ha rilevato alcuna grave violazione. Anche se fosse accertato che il BVD nell’ambito della sua attività ha commesso una violazione del diritto alla tutela della vita privata degli imputati garantito dall’art. 8 della ECHR, tale violazione non implica automaticamente la violazione dell’art. 6; per cui non sussistono i presupposti per impedire il proseguimento dell’azione penale in quanto questa concerne la legittimità della raccolta informativa del BVD/AIVD.
In seguito il Tribunale ritornerà sulla questione della valenza delle informazioni (altrimenti non di interesse) fornite dal BVD/AIVD nel processo penale, se siano cioè idonee a fondare un sospetto di colpevolezza come previsto dagli artt. 27 e 132 del Codice di Procedura Penale olandese.

2.2.7 Il Tribunale concorda con la difesa sul fatto che le informazioni fornite dall’ AIVD e raccolte in conformità alle disposizioni del WIV 2002 sono state sottoposte in modo legittimo all’Ufficio del Pubblico Ministero. Il Tribunale non sindacherà la trasmissione di queste informazioni. Tuttavia, la difesa ha dichiarato che le informazioni del BVD, raccolte ai sensi del vecchio WIV, sono state fornite in modo illegale.
L’illegittimità della trasmissione delle informazioni, secondo la difesa, deriva dalla mancanza di autorizzazione prevista dall’art. 12 del vecchio WIV. Con la lettera del 9 maggio 2003 sopra citata, i Ministri dell’Interno e della Giustizia hanno comunicato al Pubblico Ministero che la loro posizione che, in relazione all’ordinanza di cui all’art. 139c, secondo paragrafo, 3e del Codice Penale Olandese, potrebbe ledere la sicurezza nazionale, fa anche riferimento all’autorizzazione di cui all’art. 12 del vecchio WIV.
Il Tribunale non ritiene ora che, come è stato evidenziato dal memorandum esplicativo del vecchio WIV, è possibile rilasciare al capo del BVD un’autorizzazione permanente, che l’omesso invio al Tribunale di questa autorizzazione possa far ritenere illegittima la trasmissione delle informazioni dal BVD/AIVD al Pubblico Ministero tramite messaggi ufficiali, ai sensi sia del vecchio che del nuovo WIV 2002.
Il Tribunale non ritiene inoltre che, poiché in questo procedimento penale i ministri non hanno presentato l’“ordinanza speciale” prevista all’art. 139c, secondo paragrafo, 3e del Codice Penale Olandese, sussistano motivazioni valide per considerare che le informazioni contenute nei messaggi ufficiali di cui sopra, inclusi gli allegati con le registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate, siano state fornite illegittimamente all’Ufficio del Pubblico Ministero.

2.2.8 Né l’Ufficio del Pubblico Ministero ha agito illegalmente utilizzando le informazioni contenute nei messaggi ufficiali del BVD/AIVD, stabilendo in base a queste che sul conto delle persone menzionate nei messaggi ufficiali esiste un ragionevole sospetto di colpevolezza ai sensi dell’art. 27 del Codice di Procedura Penale olandese, o un ragionevole sospetto che siano pianificati o commessi reati di criminalità organizzata ai sensi dell’art. 132 a del Codice di Procedura Penale olandese. In questo senso non sussiste quindi violazione delle norme previste dall’art. 5, primo paragrafo, della ECHR.
2.2.9 Infine, la Corte soprassiede alla domanda se i messaggi ufficiali provenienti dal BVD/AIVD possano essere utilizzati come prova che gli imputati abbiano commesso uno o più dei reati di cui sono stati accusati. Secondo la difesa sussiste una violazione dell’art. 6 della ECHR, in quando essa non ha potuto valutare la provenienza e la qualità del materiale presentato dal BVD/AIVD. Il Pubblico Ministero nel suo discorso conclusivo ha dichiarato che i messaggi ufficiali in quanto documenti, basati sulle norme previste dall’art. 344 del Codice di Procedura Penale olandese, possono essere ammessi come prova, a patto che siano adeguatamente supportati da altre prove ammissibili.
Come osservato in precedenza, il Tribunale non dà risposta alla domanda se il BVD/AIVD abbia ottenuto legittimamente le informazioni contenute nei messaggi ufficiali. Tuttavia, se deve esserci una difesa adeguata come previsto dall’art. 6 della ECHR, dovrà essere possibile per la stessa verificare la provenienza e la fondatezza delle informazioni fornite.
Adesso che il capo e il vice capo dell’AIVD durante la loro escussione in udienza, appellandosi al loro obbligo di mantenere il segreto in conformità agli artt. 85 e 86 del WIV 2002, analogamente al Pubblico Ministero Nazionale per la Lotta al Terrorismo che ha invocato lo stesso obbligo di segretezza, hanno rifiutato di rispondere in merito all’origine delle informazioni contenute nei documenti ufficiali summenzionati, e considerato che i Ministri dell’Interno e della Giustizia come evidenziato dalla loro decisione del 2 maggio 2003 non hanno autorizzato il capo e il vice capo dell’AIVD ad infrangere il loro obbligo di segretezza per testimoniare in questo procedimento, il Tribunale ritiene che non è stato possibile per la difesa, nonostante i suoi sforzi in tal senso, valutare in concreto la provenienza e l’effettiva accuratezza delle informazioni contenute nei messaggi ufficiali.
Per quanto riguarda la natura dei reati ascritti agli imputati, in particolare il sospetto che abbiano partecipato all’organizzazione di azioni quali offrire aiuto al nemico in caso di guerra o di conflitto armato, o reati fondamentali che rientrano nell’ambito dei reati gravi contro la sicurezza dello Stato, il Tribunale non ravvisa motivi inerenti ai requisiti previsti dall’art. 344 del Codice di Procedura Penale olandese e dall’art. 6 della ECHR, in materia di valutazione ed uso di prove nei procedimenti penali, per valutare differentemente le informazioni del BVD/AIVD, rispetto alle informazioni provenienti da altre fonti diverse dalla polizia e dalla magistratura. Secondo il Tribunale nella legislazione olandese non esiste base giuridica per una valutazione diversa, che porterebbe ad una situazione per cui quanto più grave è il reato di cui è accusato l’imputato, tanto minori sono le condizioni da rispettare nella raccolta degli elementi probatori del reato in questione.

2.2.10 L’impossibilità di valutare la provenienza e l’accuratezza delle informazioni del BVD/AIVD, a causa dell’obbligo di segretezza vigente per queste informazioni osservato dai Ministri in questione, dai capi del BVD/AIVD e dal Pubblico Ministero Nazionale per la Lotta al Terrorismo (obbligo che dal punto di vista della sicurezza nazionale è sicuramente giustificato), dovrebbe, tuttavia, avere conseguenze sulla valutazione delle prove raccolte nel procedimento contro l’imputato.
Secondo il Tribunale non sussistono fondati motivi per impedire al pubblico Ministero di proseguire l’azione penale; come già considerato, il Pubblico Ministero non ha fatto un uso illegittimo del materiale fornitogli al BVD/AIVD al fine di valutare l’esistenza di un grave indizio di colpevolezza e la successiva decisione di arrestare l’imputato.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene che il contenuto dei messaggi ufficiali trasmessi dal BVD/AIVD ed inclusi nel fascicolo non possa contribuire a provare alcun reato ascritto all’imputato.

2.2.11 Per quanto riguarda il resoconto delle intercettazioni effettuate dal BVD/AIVD, trasmesse all’Ufficio del Pubblico Ministero, la Corte considera quanto segue:
Nella lettera sopra menzionata datata 9 maggio 2003, i Ministri dell’Interno e della Giustizia, come già detto, si sono rifiutati di sottoporre al Tribunale l’ordinanza speciale di cui all’art. 139c, secondo paragrafo, 3e (vecchio) del Codice Penale Olandese, ma hanno dichiarato che in alcuni periodi era stata rilasciato un’ordinanza speciale per quanto riguarda tre numeri telefonici citati nella lettera.
I resoconti delle intercettazioni inizialmente erano stati sottoposti all’Ufficio del Pubblico Ministero in allegato al messaggio ufficiale del 22 aprile 2002 e, con CD ROM, il 3 luglio 2002.
Il Tribunale ritiene plausibile che le intercettazioni telefoniche sottoposte all’Ufficio del Pubblico Ministero dal BVD/AIVD siano state effettuate ai sensi dell’art. 139c, secondo paragrafo, 3e (vecchio) del Codice di Procedura Penale olandese, e che in ogni circostanza era stata emessa un’ordinanza speciale. Il Tribunale giunge a queste conclusioni considerando i periodi per cui, ogni volta, l’ordinanza speciale (menzionata nella lettera del 9 maggio 2003 dei Ministri in questione) veniva rilasciata, sulla base delle date in cui si svolgevano le conversazioni telefoniche, sulla base di ogni telefonata in entrata o in uscita e sulla base della circostanza che ogni volta uno dei sospettati, il cui telefono era controllato, partecipava alla conversazione telefonica. Inoltre, non è stato dimostrato che tra le comunicazioni intercettate vi erano conversazioni telefoniche effettuate tramite altri numeri telefonici diversi da quelli citati nella lettera del 9 maggio 2003, o effettuate in periodi non corrispondenti a quelli citati nella lettera. Poiché gli imputati, in quanto accusati nel corso delle udienze del 17 aprile 2003 e del 12/22 maggio 2003, e partecipanti ad una o più delle conversazioni intercettate e registrate, hanno avuto la possibilità di ascoltare queste conversazioni con i loro avvocati, il Tribunale non ravvisa motivi per escludere dalle prove le intercettazioni telefoniche, sottoposte all’Ufficio del Pubblico Ministero dal BVD/AIVD.
Il Pubblico Ministero è autorizzato a proseguire, poichè, per quanto riguarda il resto, non sono emersi fatti o circostanze che possano impedire il proseguimento dell’azione penale.

Non provato

Secondo il Pubblico Ministero e il Tribunale i capi d’accusa 2 principale e secondario, 3 principale e secondario, 4 principale e secondario, 5, 6 e 7 non sono stati dimostrati legalmente e in modo convincente, pertanto l’imputato deve essere assolto da queste accuse.
Per quanto riguarda il capo d’accusa 1, circa la presunta partecipazione ad una organizzazione criminale, il Tribunale considera quanto segue.

L’imputato era stato accusato di aver partecipato per un lungo periodo ad una organizzazione che aveva come obiettivo la commissione di reati, come previsto dall’art. 140 del Codice Penale olandese. Secondo la giurisprudenza dovrebbe esserci un rapporto di collaborazione strutturato e permanente tra due o più persone, ed un certo grado di organizzazione. Un rapporto di collaborazione è tale se esistono regole ed obiettivi comuni.
Secondo il Tribunale, sebbene sia stato accertato che alcuni imputati hanno avuto rapporti tra loro, dalle loro dichiarazioni (telefonate, materiale rivenuto nelle perquisizioni) non si può dedurre che essi fossero parte di un accordo di collaborazione. Neppure la documentazione costituisce una base sufficiente per affermare l’esistenza di un’organizzazione a cui l’imputato avrebbe partecipato in forma di collaborazione continuativa e reciproca.
Il Tribunale non ha trovato alcun elemento che supportasse l’esistenza di una rete organizzativa nell’ambito della quale gli imputati svolgessero le loro attività in modo relativamente indipendente, sia individualmente che come gruppo, e nel cui ambito queste attività fossero coordinate attraverso alcuni leader in una struttura gerarchica con ruoli di leadership ben definiti, che si presume fossero ricoperti da cinque degli imputati, come nel rapporto ufficiale. Inoltre, il Tribunale desidera rilevare che il Pubblico Ministero nella sua requisitoria non ha enfatizzato le responsabilità di leadership dei cinque imputati, ma ne ha sostanzialmente minimizzato i ruoli di leadership.
Poiché gli imputati non avevano partecipato ad un accordo di collaborazione strutturato come sopra riferito, devono essere prosciolti dalle accuse di cui al capo 1 riguardanti la partecipazione ad una organizzazione criminale.
Per quanto riguarda il capo 8, circa il sospetto di fornire assistenza al nemico in caso di guerra o conflitto armato, il Tribunale valuta quanto segue.
L’avvocato difensore degli imputati ha dichiarato che per quanto si possa ritenere che l’Olanda sia stata coinvolta in un conflitto armato il 10.12.2001, il Tribunale non ha giurisdizione poiché i reati ascritti agli imputati sono avvenuti esclusivamente in Iran. Pertanto il Tribunale non ha giurisdizione in merito a questa accusa (il Tribunale ritiene che tutto questo abbia il fine ultimo di ostacolare l’azione del Pubblico Ministero).
Per potere esprimere un giudizio su questa dichiarazione è necessario stabilire se, e in caso affermativo, da quale data, l’Olanda sia stata coinvolta in una guerra o in un conflitto armato. La risposta del Tribunale a tale domanda è pregiudiziale ad ogni altra.
L’imputato è stato accusato di aver prestato assistenza al nemico in tempo di guerra o common war, in ogni caso durante un conflitto armato che non può essere considerato guerra e in cui l’Olanda è stata coinvolta sia per difesa collettiva che individuale o al fine di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Pertanto la prima domanda è sapere se durante il periodo riferito nell’accusa l’Olanda era in guerra con l’Afghanistan e/o i Talebani e i loro alleati di Al Qaeda e/o altri combattenti filo-talebani.
Il Tribunale risponde negativamente a questa domanda, in quanto ai sensi dell’art. 96 della Costituzione è richiesta per legge una preventiva autorizzazione degli Stati Generali, non concessa in questo caso particolare.
La domanda successiva è se vi sia stato un conflitto armato nel quale i Paesi Bassi sono stati coinvolti durante il periodo riferito nel capo d’accusa. A questo riguardo si possono distinguere due operazioni in Afghanistan denominate Operazione Enduring Freedom e Operazione ISAF condotte al fine di vigilare sulla pace e la sicurezza all’interno e nel territorio della città di Kabul. Secondo il Tribunale l’Operazione ISAF non può essere considerata un conflitto armato come definito nell’articolo 107a del Codice Penale olandese, in quanto concerne un’operazione posta a tutela della pace nella quale
l’Olanda non agisce come parte militare, nè esiste d’altro canto un nemico.
Per quanto riguarda l’operazione Enduring Frededom, il Tribunale condivide l’opinione dei consulenti tecnici R. De Lange e T.D. Gill, entrambi sentiti dal magistrato inquirente, secondo cui questa operazione riguarda indubbiamente un conflitto armato ai fini di autodifesa collettiva e individuale tra una coalizione internazionale di Paesi (Stati Uniti, Regno Unito e da un certo momento in poi anche Olanda) da una parte e l’Afganistan o il Governo talebano dall’altra. Per il coinvolgimento dell’Olanda ai sensi dell’art. 107 a del Codice Penale olandese, è richiesto l’effettivo coinvolgimento militare dell’Olanda in questo conflitto. Non è chiaro quando l’Olanda sia stata di fatto coinvolta militarmente nell’operazione Enduring Freedom. Per stabilire quel momento non è tanto rilevante, secondo il Tribunale, come i membri del Governo olandese abbiano descritto il contributo dell’Olanda all’Operazione Enduring Freedom, ma occorrerebbe giudicare le azioni effettive (ostilità) delle Forze Armate olandesi tenendo anche conto della natura e dell’impatto di queste azioni e dei loro obiettivi. In questo contesto il Tribunale fa riferimento anche alle posizioni espresse nella letteratura in materia (NLR, supplemento 104, nota 4 all’articolo 107a; Coolen, DD 1996, p. 51-52).Dopo analisi dettagliate dei contributi olandesi all’operazione Enduring Freedom, il consulente tecnico Gill è giunto alla conclusione che l’impiego di un velivolo C 130 all’inizio del mese di aprile 2002 possa essere considerato il principio del coinvolgimento militare dell’Olanda nel conflitto armato, ma che in ogni caso il dispiegamento operativo di un aereo F-16 il 1 ottobre 2002 debba essere considerato come coinvolgimento. Il Tribunale concorda e, analogamente al consulente tecnico, ritiene che il coinvolgimento dell’Olanda, nei termini di cui all’art. 107a del Codice Penale olandese, sia iniziato all’inizio dell’aprile 2002.
In considerazione di quanto sopra, non vi è stata guerra o conflitto armato nel periodo dal 12 gennaio 2001 fino al 1 gennaio 2002 compreso, riferito nel capo d’accusa, che possa considerarsi guerra nella quale erano coinvolti i Paesi Bassi, pertanto l’imputato può essere prosciolto da questa accusa, a nulla rilevando la sua lettera di commiato e il suo viaggio a Teheran.
DISPOSITIVO
Il Tribunale:
autorizza il Pubblico Ministero a proseguire l’azione penale;
dichiara non provato che l’imputato abbia commesso i reati di cui ai capi d’accusa 1 e 2 principale e secondario, 3 principale e secondario, 4 principale e secondario, 5, 6, 7, 8 principale e secondario e lo assolve da queste accuse;
stabilisce a partire da oggi il termine della carcerazione preventiva e ordina il rilascio immediato dell’imputato.

La sentenza è stata emessa da:
Van Klaveren, Presidente
Van Essen and Verbeek, giudici
In presenza di Benaissa e Van Eekelen, impiegati del tribunale, pronunciata pubblicamente da questa Corte il 5 giugno 2003.


(1) Agli imputati sono stati ascritti reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione composta da un gruppo di persone fisiche e/o giuridiche che aveva come obiettivo il compimento di vari reati. Tra questi, l’associazione finalizzata a danneggiare i Paesi Bassi in caso di conflitto armato cui questi partecipino in qualità di Stato membro della NATO, o per ragioni di autodifesa collettiva e/o per il ripristino della pace e della sicurezza. Inoltre, sono stati contestati reati relativi al possesso, vendita e trasporto di armi e sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina). Altri reati addebitati riguardavano la falsificazione di documenti, il favoreggiamento e l’istigazione alla commissione di reati (nota della Redazione).
(2) L’AIVD è l’organismo di intelligence e sicurezza dei Paesi Bassi. Ha assunto tale denominazione in seguito a una recente riforma, modificando la denominazione originaria dell’organismo cui è succeduto (BVD). (Nota a cura della Redazione).

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